Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
Lo Standard ISO è stato pubblicato il 21 Dicembre 2021, recepito da UNI il 12 Maggio 2022 e l’edizione 2021 è stata ritirata ufficialmente lo scorso 30 settembre 2022.
I certificati già emessi da I-Weld rimangono validi fino alla prima scadenza utile (rinnovo o certificazione), scaduto tale termine dovranno essere adeguati alla nuova edizione dello standard eseguendo le valutazioni pertinenti.
A partire dal 30.09.2023 non emetteremo più certificati a fronte precedente edizione.
Le principali e sostanziali modifiche introdotte dalla nuova edizione sono:
- Modalità di erogazione della formazione (anche da remoto ed autoformazione) per la componente teorica
Per tutti i livelli, la formazione teorica può essere fornita con:
- formazione in presenza
- formazione a distanza (deve essere stabilito un sistema per assicurare che l’intero programma sia completato.)
- autoapprendimento
o una combinazione di queste modalità.
In conformità a quanto definito dalla norma di riferimento (ISO/TS 25108:2018), l’addestramento pratico deve pesare 50±10% sul totale del tempo previsto, inoltre la formazione teorica in autoapprendimento è limitata al 50% dell’addestramento teorico totale.
- Durata minima dell’addestramento per livello/metodo
La formazione è in GIORNI: un giorno è di almeno 7 ore, che possono essere raggiunte in una unica giornata o con accumulo di ore, con possibilità di riduzione secondo precise indicazioni ad parte di International Weld.
- Esperienza pregressa minima nel metodo
L’esperienza è in GIORNI: un giorno è di almeno 7 ore, che possono essere raggiunte in una unica giornata o con accumulo di ore, con possibilità di riduzione secondo precise indicazioni ad parte di International Weld.
La riduzione complessiva dell’esperienza industriale non può in ogni caso superare il 50% e deve essere approvata da I-WELD. Nel valutare la possibile riduzione dell’esperienza industriale richiesta, I-WELD può tenere conto di diversi elementi.
- Acuità visiva e percezione dei colori
Il candidato deve dare evidenza della propria idoneità visiva documentandola in funzione dei seguenti requisiti:
- Acutezza visiva da vicino secondo ISO 18490 oppure scala Jagger 1 o Times Roman 4.5 o caratteri equivalenti ad almeno 30 cm con uno o entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti;
- Normale percezione del contrasto e dei colori propri del metodo di controllo non distruttivo;
- Normale sensibilità del contrasto dei grigi.
L’idoneità visiva è ritenuta valida se emessa:
- Acutezza visiva da vicino: entro 1 anno solare dalla data di esame, rinnovo o ricertificazione
- Visione dei colori: entro 5 anni solari dalla data di esame, rinnovo o ricertificazione.
Il firmatario, nel caso in cui l’acuità visiva da vicino sia condotta secondo ISO 18490, deve rispettare i requisiti da questa dettati e quindi essere addestrato ed avere familiarità con i requisiti prima di proporre la prova ed essere designato da un terzo livello. Tale designazione deve essere effettuata in forma scritta e deve essere allegata alla certificazione inviata.
Altrimenti il personale che effettua le prove deve essere in possesso della laurea di medicina (Specializzato in medicina del lavoro o Oftalmologia) o della qualifica di Optometrista.
- Modalità di esame riviste in termini di numero di domande e di relazione settore/prodotto
Prova d’esame per livelli 1 e 2
La prova d’esame per candidati alla certificazione di livello 1 e 2 prevede:
- Un esame generale
- Un esame specifico
- Un esame pratico
Integrativo alla prova per il solo livello 2 è previsto anche stilare un’istruzione scritta per il livello 1
- Modalità di rinnovo
Per TUTTI i livelli la certificazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 5 anni, alla scadenza naturale, e successivamente ogni 10 anni tramite:
- Evidenza documentata della acuità visiva da vicino positivamente superata entro 12 mesi
- Evidenza documentata di capacità visiva colore e scala dei grigi eseguita entro 60 mesi
- Evidenze documentate che dimostri di aver svolto in modo soddisfacente l’attività di lavoro senza interruzione significativa nel metodo e settore per il quale è richiesto il rinnovo del certificato.
Inoltre una delle condizioni seguenti in alternativa tra loro:
- Completamento con esito positivo di un esame specifico sul 50% del numero dei campioni previsti; e, per livello 2, completamento con esito positivo della redazione dell’istruzione operativa
- O soddisfare con successo i requisiti del sistema del credito strutturato.
- Modalità di ricertificazione
Livello 1 o 2:
La ricertificazione prevede il superamento di un esame di carattere pratico che consiste nell’applicazione del metodo oggetto della ricertificazione ad un numero di saggi definiti come in certificazione (minimo due saggi), solo per i candidati di livello 2, la stesura di istruzione scritte.
La prova è considerata superata se il candidato ottiene almeno il 70% per ogni campione, applicando i criteri di valutazione validi per le prove di prima certificazione.
Livello 3:
La ricertificazione può avvenire a scelta del candidato mediante il superamento di un esame scritto oppure al raggiungimento di un punteggio minimo, come previsto dall’Allegato C della UNI EN ISO 9712.
- Trasferimento di certificati
Aspetto regolamentato nel RG-01-02 ACCREDIA:
«…il trasferimento della certificazione tra OdC accreditati di un certificato valido rilasciato ad un professionista, può essere perfezionato in qualsiasi momento, presentando richiesta all’OdC subentrante, con allegato il certificato in corso di validità e, ove applicabile, ultima dichiarazione di mantenimento. L’OdC subentrante deve tuttavia formalizzare, e rendere disponibile ad Accredia, l’esito del riesame dei requisiti §7.1.1 e §9.2.6 della ISO 17024 ivi compresa una dichiarazione dell’OdC cedente in merito all’assenza di pendenze tecniche ed economiche o in assenza di quest’ultima (dando evidenza di averne comunque fatto richiesta), una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato. L’ente cedente avrà 5 giorni lavorativi per rispondere qualora ci fossero pendenze economico/tecniche. Al completamento con esito positivo di tale istruttoria, l’OdC subentrante deve deliberare l’emissione del proprio Certificato di Conformità, che manterrà la scadenza di quello precedente e specificare che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC.»
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